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AUTISMO, PICCOLA GUIDA NORMATIVA
L'ESENZIONE DAI TICKET SANITARI

Giudice F. (2003)

 

sommario

- procedure per la richiesta
- requisiti necessari

 

 

I soggetti affetti da autismo possono richiedere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario sia per motivi legati sia al riconoscimento dell'invalidità civile sia alla loro patologia.

L'esenzione dal pagamento dei ticket sui medicinali a causa di una patologia specifica o del riconoscimento dell'invalidità civile deve essere richiesta al presidio dell'ASL del proprio distretto allegando una documentazione che è diversa per le due situazioni.

 

 

Procedure per la richiesta
[sommario]

Nello specifico il soggetto che richiede l'esenzione per cause di invalidità Civile dovrà presentare al momento della richiesta :

  • la fotocopia dell'attestato di invalidità con l'originale per consentirne l 'autenticazione,

  • il codice fiscale,

  • un documento di identità.

Diversamente il soggetto che richiede l'esenzione per patologia dovrà presentare:

  • La richiesta del medico curante per l'esenzione,

  • il certificato attestante la specifica condizione di malattia, rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico, da una struttura accreditata previa valutazione del medico del distretto della ASL di residenza, o da Istituzioni sanitarie pubbliche dei paesi appartenenti all'Unione Europea;

  • Il Codice Fiscale;

  • Il documento di identità.

In questo caso, una volta stabilita l'esenzione la ASL rilascia un attestato che riporta la definizione della malattia con relativo codice identificativo (l'autismo rientra tra le psicosi il cui relativo codice è 0442990) e le prestazioni fruibili :quindi l'interessato riceve un tesserino che certifica l'esenzione e va rinnovato con scadenze diverse a seconda del tipo di patologia.

 

 

Requisiti necessari
[sommario]

La richiesta di esenzione per invalidità può essere richiesta, però, solo da quegli invalidi civili che presentino una delle seguenti caratteristiche:

  1. riconoscimento del beneficio dell'assegno di accompagnamento (art.6 D.M. 1/2/91),

  2. riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3, quindi una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% (art.6 D.M. 1/2/91),

  3. ottenimento del beneficio, per i minorenni, dell'indennità di frequenza (D.L.n°124 del 29/04/98).

Tali soggetti hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario (art.6 comma 1, D.M. 1/2/91)

La richiesta di esenzione per patologia invece può essere richiesta quei soggetti che presentino una delle malattie elencate nel D.M. 329/99 e nel Decreto 296 e le prestazioni fruibili variano a seconda del tipo di patologia.

I soggetti autistici potrebbero rientrare nella sottocategoria dei "nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali che hanno l'esenzione dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie (D.M. 1/2/91 art.4)

La legge precisa inoltre che le prestazioni connesse all'individuazione dello stato di handicap ed ai successivi adempimenti, in quanto derivano da obblighi di legge, sono esenti dalla partecipazione alla spesa da parte dei soggetti interessati.

Il medico dell'unità multidisciplinare appone sull'impegnativa il timbro "esente ai sensi Art.5 - Decreto 1/2/91".

 

 

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