AUTISMO, PICCOLA GUIDA NORMATIVA
L'ESENZIONE DAI TICKET SANITARI
Giudice F. (2003)
sommario
- procedure per
la richiesta
- requisiti necessari
I soggetti affetti da autismo possono richiedere l'esenzione dal pagamento
del ticket sanitario sia per motivi legati sia al riconoscimento dell'invalidità
civile sia alla loro patologia.
L'esenzione dal pagamento dei ticket sui medicinali a causa di una patologia
specifica o del riconoscimento dell'invalidità civile deve essere
richiesta al presidio dell'ASL del proprio distretto allegando una documentazione
che è diversa per le due situazioni.
Procedure per la richiesta
[sommario]
Nello specifico il soggetto che richiede l'esenzione per cause di invalidità
Civile dovrà presentare al momento della richiesta :
- la fotocopia dell'attestato di invalidità con l'originale per
consentirne l 'autenticazione,
- il codice fiscale,
- un documento di identità.
Diversamente il soggetto che richiede l'esenzione per patologia dovrà
presentare:
- La richiesta del medico curante per l'esenzione,
- il certificato attestante la specifica condizione di malattia, rilasciato
da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico, da una struttura
accreditata previa valutazione del medico del distretto della ASL di
residenza, o da Istituzioni sanitarie pubbliche dei paesi appartenenti
all'Unione Europea;
- Il Codice Fiscale;
- Il documento di identità.
In questo caso, una volta stabilita l'esenzione la ASL rilascia un attestato
che riporta la definizione della malattia con relativo codice identificativo
(l'autismo rientra tra le psicosi il cui relativo codice è 0442990)
e le prestazioni fruibili :quindi l'interessato riceve un tesserino che
certifica l'esenzione e va rinnovato con scadenze diverse a seconda del
tipo di patologia.
Requisiti necessari
[sommario]
La richiesta di esenzione per invalidità può essere richiesta,
però, solo da quegli invalidi civili che presentino una delle seguenti
caratteristiche:
- riconoscimento del beneficio dell'assegno di accompagnamento (art.6
D.M.
1/2/91),
- riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3, quindi
una percentuale di invalidità pari o superiore al 67% (art.6
D.M.
1/2/91),
- ottenimento del beneficio, per i minorenni, dell'indennità
di frequenza (D.L.n°124
del 29/04/98).
Tali soggetti hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa
per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione dei
farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario (art.6
comma 1, D.M.
1/2/91)
La richiesta di esenzione per patologia invece può essere richiesta
quei soggetti che presentino una delle malattie elencate nel D.M.
329/99 e nel Decreto
296 e le prestazioni fruibili variano a seconda del tipo di patologia.
I soggetti autistici potrebbero rientrare nella sottocategoria dei "nati
con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali che hanno l'esenzione
dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni
farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni
specialistiche correlate alle specifiche patologie (D.M.
1/2/91 art.4)
La legge precisa inoltre che le prestazioni connesse all'individuazione
dello stato di handicap ed ai successivi adempimenti, in quanto derivano
da obblighi di legge, sono esenti dalla partecipazione alla spesa da parte
dei soggetti interessati.
Il medico dell'unità multidisciplinare appone sull'impegnativa
il timbro "esente ai sensi Art.5
- Decreto
1/2/91".
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