AUTISMO, PICCOLA GUIDA NORMATIVA
L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP
Giudice F. (2003)
L'handicap è valutato da una Commissione operante presso ogni
ASL e composta da un medico specialista in medicina legale, due medici,
di cui uno specialista in medicina del lavoro, un operatore sociale,
un esperto sui casi da esaminare, un rappresentante di associazioni volte
a tutelare le diverse disabilità o invalidità.
La richiesta va presentata dall'interessato, o da chi lo rappresenta
legalmente, alla commissione ASL di residenza, dopo aver compilato un
apposito modulo, diverso per i minorenni ed i maggiorenni. A tale domanda
va allegata la certificazione medica riportante la diagnosi e la tipologia
di menomazione.
Coloro i quali ottengono il riconoscimento dell'handicap, in un secondo
momento, possono presentare la richiesta di aggravamento, compilando
un modulo che precisi come la disabilità si sia aggravata o come
si siano presentate nuove menomazioni.
E' necessario, infatti, sottolineare che la Legge
104/92 differenzia lo stato di handicap da quello di grave Handicap:
l'articolo
3 della suddetta norma definisce al comma 1 l'handicap come "minorazione
fisica, psichica o sensoriale" che comporta svantaggio sociale ed
emarginazione, mentre al comma 3 l'handicap grave come minorazione che
"abbia ridotto l'autonomia personale" tanto da richiedere un
intervento assistenziale permanente .
La maggior parte dei provvedimenti legislativi sono rivolti alla "persona
handicappata in situazione di gravità". Tramite questo riconoscimento
, infatti, il disabile può accedere alle agevolazioni che riguardano
la scuola (richiesta insegnante di sostegno ed eventualmente l'aumento
o la deroga delle ore assegnate), il lavoro (permessi e congedi anche
per i familiari), il fisco (agevolazioni auto).
La Legge
104/92 all'articolo
39 stabilisce inoltre che per usufruire delle agevolazioni loro riconosciute
ed erogate da soggetti pubblici o gestori esercenti pubblici esercizi.,
le persone disabili, senza dover affrontare passaggi burocratici che gravino
ulteriormente sul loro disagio, possono presentare un' autocertificazione
ai sensi della legge 448/98,
art.39 circa la situazione delle proprie condizioni
personali.
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