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AUTISMO, PICCOLA GUIDA NORMATIVA
COLLOCAMENTO DEI DISABILI

Giudice F. (2003)

 

sommario

- come si attua il collocamento obbligatorio
- cosa devono fare i datori di lavoro
- cosa devono fare i lavoratori disoccupati
- sanzioni

 

 

In ambito lavorativo i soggetti autistici usufruiscono delle agevolazioni previste per i tutti gli invalidi civili con un invalidità minima del 46%.

La legge 68/99 che ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili, attraverso servizi di sostegno, infatti ha introdotto il concetto di collocamento mirato fondato sull'utilizzo dello strumento della convezione (istituito dalla Legge 56/87 art.17) e basato su un processo di avviamento al lavoro realizzato attraverso periodi di formazione e stage aziendali.

Il collocamento mirato dei disabili per riportare il testo della Legge, consiste in una "serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di impiegarle nel modo migliore, attraverso l'analisi dei posti di lavoro disponibili, forme di sostegno, azioni positive e la soluzione di problemi connessi con gli ambienti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione." (Art.2)

La legge applica il concetto di collocamento obbligatorio all'inserimento lavorativo varie categorie di disabili come mostra nel dettaglio lo schema seguente:

 

Tab. 1: collocamento obbligatorio per diverse categorie di disabili

Categoria di riferimento

Soglia di Accesso

Ente preposto al riconoscimento

Invalidi civili

46%

ASL

Invalidi del lavoro

34%

INAIL

Non vedenti

Cecità assoluta o residuo di 1/10

ASL

Non udenti

-

ASL

Invalidi di guerra, civili di guerra, invalidi di servizio

Dalla 8° cat. Alla1

Min. Tesoro

 

 

Come si attua il collocamento obbligatorio
[sommario]

La Legge 68/99 attribuisce alle Agenzie provinciali per l'impiego, denominate Uffici competenti, il compito di provvedere in raccordo con i servizi sanitari, educativi e formativi del territorio alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili. Tali uffici rappresentano il punto di raccordo tra il datore di lavoro ed il disabile in quanto hanno il compito da un lato di verificare le competenze ed abilità dei soggetti e dall'altro di analizzare le caratteristiche dei posti da assegnare, realizzando così l'incontro tra domanda ed offerta lavorativa.

 

 

Cosa devono fare i datori di lavoro
[sommario]

I datori di lavoro privati e pubblici sono obbligati ad avere alle loro dipendenze un numero di lavoratori disabili (detto quota di riserva) che varia in relazione al numero complessivo dei dipendenti presenti, come mostra il seguente schema:

 

Tab. 2: quota di assunzioni obbligatorie per diverse aziende

Numero totale dipendenti

Quota di riserva

Più di 50 dipendenti

7%

Tra 36 e 50 dipendenti

2 lavoratori

Tra 15 e35 dipendenti

1 lavoratore

Nel calcolo della quota di riserva non sono computabili:

  1. Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato con durata inferiore ai 9 mesi

  2. I soci di cooperative o i dirigenti

  3. I lavoratori disabili occupati con modalità di telelavoro che svolgano una quantità di lavoro tale da procurare loro una prestazione continuativa corrispondente al normale orario di lavoro

  4. Lavoratori divenuti inabili a seguito di infortunio o malattia con una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%

L'assunzione nelle aziende private avviene tramite "avviamento d'ufficio" in quanto le Agenzie provinciali per l'impiego che prevedono al loro interno un Comitato Tecnico per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro compilano da un lato delle schede esplicative sulle capacità, abilità, competenze ed inclinazioni dei disabili iscritti agli elenchi speciali e dall'altro una descrizione dei posti di lavoro da assegnare.

Il Comitato Tecnico è composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale con il compito di valutare le capacità lavorative dei soggetti disabili, e di definire gli strumenti utilizzabili e le prestazioni attuabili al fine di inserire tali persone in ambito lavorativo e di controllarne periodicamente le condizioni di inabilità.

I datori di lavoro entro 60 giorni dalla data in cui sono obbligati all'assunzione devono presentare agli uffici competenti delle agenzie dell'impiego la richiesta ed il prospetto di assunzione, saranno tali uffici ad avviare i lavoratori secondo la seguente modalità espressa dalla Legge 68/99 all'art. 7:

  • per le aziende con organico tra i 15 e i 35 dipendenti l'assunzione è di tipo nominativo,

  • per le aziende con un numero di dipendenti tra 36 e 50 l'assunzione è per il 50% nominativa e per il 50% numerica,

  • per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 l'assunzione è per il 60% nominativa e per il 40% numerica.

Gli invalidi psichici devono essere assunti sempre con chiamata nominativa.

La Legge 68/99 all'art. 11 stabilisce che i datori di lavoro ed i centri per l'impiego possano pattuire, per facilitare l'ingresso dei disabili nel mondo del lavoro, delle convenzioni in cui sono stabiliti i tempi ed i modi delle assunzioni, la possibilità di effettuare una scelta in via nominativa o di svolgere tirocini a finalità formativa e di orientamento, l'opzione di dar vita ad un contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di un periodo di prova più lungo del previsto. Tali convenzioni possono essere stipulate anche da datori di lavori non obbligati per legge all'assunzione di un disabile, oppure da cooperative sociali e organizzazioni di volontariato nel rispetto però di particolari e dettagliate direttive che non è opportuno analizzare in queste sede.

Tali convenzioni devono

  1. Indicare le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento.

  2. Prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio da parte di appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale.

  3. Prevedere verifiche periodiche sull'andamento del periodo formativo inerente la convenzione, da parte di enti pubblici appositi.

Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione da parte sua ha dei vantaggi quali ad esempio:

  1. fiscalizzazione totale dei contributi assistenziali e previdenziali del lavoratore disabile per un massimo di 8 anni nel caso di dipendente con riduzione lavorativa superiore al 79% o con handicap intellettivo e fisico,

  2. fiscalizzazione del 50% dei contributi assistenziali e previdenziali del lavoratore disabile per un massimo di 5 anni nel caso di dipendente con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%,

  3. rimborso forfetario e parziale delle spese necessarie all'adeguamento del posto di lavoro.

Per quanto riguarda le assunzioni presso enti pubblici è necessario specificare quanto segue:

  1. Il 10% dei posti è sempre riservato a disabili che presentino un 'invalidità superiore ai 2/3.

  2. Per le qualifiche che non prevedono il concorso pubblico le assunzioni avvengono per chiamata numerica ad esclusione della Banca d'Italia che può assumere per selezione pubblica.

  3. Per le qualifiche che prevedono concorso pubblico, la precedenza dei concorrenti disabili non può superare il 50% dei posti in palio. (DPR 487/94 art. 5 comma).

 

 

Cosa devono fare i lavoratori disoccupati
[sommario]

Per avere diritto al collocamento obbligatorio i soggetti disabili oltre ad ottenere il riconoscimento del grado di invalidità rilasciato dall'ente preposto deve iscriversi agli elenchi speciali presso le Agenzie provinciali per l'impiego presentando i seguenti documenti:

  1. Copia conforme dell'Attestato di invalidità.

  2. Attestato di disoccupazione che si ottiene iscrivendosi alle liste dei disoccupati della propria circoscrizione.

  3. Stato di famiglia.

  4. Modello di domanda da ritirare presso i servizi provinciali per l'impiego.

  5. Attestato della ASL di idoneità al lavoro.

Anche gli extracomunitari con permesso di soggiorno ed in possesso di riconoscimento d'invalidità rilasciato da un Ente Italiano possono usufruire del collocamento mirato

 

 

Sanzioni
[sommario]

La Legge 68/99 inoltre specifica che le imprese private e gli enti pubblici economici che non rispettino l'obbligo di assunzione siano soggetti alla sanzione amministrativa di un milione (la norma infatti è precedente all'entrata in vigore dell'euro) per ritardi nell'invio del prospetto di assunzione alle Agenzie per l'Impiego, e che la sanzione venga maggiorata di lire 50 mila per ogni ulteriore giorno di ritardo. Per gli enti pubblici non economici invece sono previste sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

In entrambi i casi trascorsi 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione, per ogni giorno in cui non risulti coperta la quota di riserva, al datore di lavoro viene applicata una sanzione di lire 100 mila al giorno per ciascun disabile che dovrebbe essere assunto.

Il denaro risultante dal pagamento di tali sanzioni viene destinato al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili utilizzato per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo ed alimentato essenzialmente dai contribuiti versati dai datori di lavoro.

 

 

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