I genitori ed in alcuni casi i conviventi o parenti che assistono un
soggetto disabile usufruiscono di agevolazioni sul posto di lavoro che
sono diverse a seconda dell' età del soggetto.
Disabile di età compresa tra 0 e 3 anni [sommario]
In questo caso, come previsto dalla Legge
104/92, i genitori dei soggetti disabili hanno diritto di usufruire
in modo alternato del prolungamento fino a tre anni dell' astensione facoltativa
dal lavoro oppure di permessi di due ore giornaliere.
Durante il periodo di astensione lavorativa i genitori percepiscono
un indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo,
mentre i permessi orari sono regolarmente retribuiti.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti essi
non possono fruire dell'astensione facoltativa e delle ore di permesso
in modo contemporaneo, ma alternato.
Disabile di età compresa tra 3 e 18 anni [sommario]
Successivamente al compimento del III anno di vita del bambino in situazione
di grave infermità, il genitore, o comunque colui che assiste persona
con handicap in modo continuo ed esclusivo [1], coniuge,
convivente o parente entro il III grado, come previsto dall'art.
33 della Legge
104/92 ha diritto ad un permesso di tre giorni lavorativi al mese
fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona
con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno.
L'art.
19 let. a) della Legge
n° 53 del 2000 stabilisce che suddetti permessi siano coperti
da contribuzione figurativa. Tali permessi, infatti, sono interamente
retribuiti, non sono cumulabili con quelli del mese successivo e nel caso
entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti devono essere fruiti in
modo alternato.
Nel caso in cui in un nucleo familiare ci siano più persone disabili
i permessi possono essere cumulati: in particolare possono essere sommati
anche a quelli spettanti per la malattia di un altro figlio non handicappato
di età inferiore ai 3 anni.
Per godere dei permessi giornalieri il genitore del soggetto disabile
deve presentare all'INPS ed al proprio datore di lavoro una domanda a
cui vanno allegati i seguenti documenti:
Certificato dell'ASL attestante lo stato di handicap in situazione
di gravità del figlio disabile.
Autocertificazione dello stato di famiglia.
Autocertificazione attestante l'esistenza in vita del figlio e la
sua condizione di non ricovero a tempo pieno.
I permessi giornalieri possono essere frazionati in mezze giornate.
Disabile di età compresa tra 18 e 65 anni [sommario]
Nel caso di soggetti maggiorenni il genitore ha diritto a permessi di
tre giorni mensili a condizione che nel nucleo familiare non vi siano
altre persone in grado di prestare assistenza. Lo stesso diritto è
concesso anche al coniuge, ad un parente entro il II grado oppure al convivente
a patto che la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
Dal 1° gennaio 2001 la Legge
388/00 ha introdotto per i genitori dei soggetti con handicap in situazione
di gravità accertata da almeno 5 anni, ed in caso di loro scomparsa
per i fratelli o sorelle, la possibilità di fruire di un periodo
di concedo fino a 2 anni retribuito continuativo o frazionato. Tale
agevolazione è rivolta ai genitori o fratelli di soggetti disabili
sia minorenni che maggiorenni e viene concessa per gravi e documentati
motivi familiari.
Durante il congedo il richiedente ha diritto a ricevere un'indennità
pari all'ultima retribuzione.
La relativa domanda va compilata su moduli predisposti dall'INPS allegando
il certificato di riconoscimento dell'handicap grave rilasciato dalla
ASL da almeno 5 anni ed un'autocertificazione attestante il fatto che
non siano intervenute variazioni. La domanda deve essere consegnata all'INPS
in 2 copie una delle quali in seguito viene restituita al richiedente
con il timbro dell'Ente e deve essere portata al datore di lavoro. Quest'ultimo
da questo momento è autorizzato entro 60 giorni dalla richiesta
dell'interessato ad erogare la prestazione, ma in caso di incertezze può
rivolgersi all'INPS che interverrà per valutare nuovamente la situazione.
Inoltre entrambi i genitori nel caso in cui anche uno solo dei due usufruisca
del congedo retribuito non possono richiedere i benefici concessi dalla
Legge
104/92 ossia il prolungamento dell'astensione facoltativa ed i permessi
giornalieri o mensili.
note:
1- I giorni di permesso possono essere fruiti dal
genitore alternativamente, almeno che il numero massimo mensile non
sia ripartito tra i due anche con assenze contestuali dal rispettivo
lavoro. [indietro]