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AUTISMO, PICCOLA GUIDA NORMATIVA
CONGEDI E PERMESSI PER CHI ASSISTE PERSONE DISABILI

Giudice F. (2003)

 

sommario

- disabile di età compresa tra 0 e 3 anni
- disabile di età compresa tra 3 e 18 anni
- disabile di età compresa tra 18 e 65 anni
- altre agevolazioni

 

 

I genitori ed in alcuni casi i conviventi o parenti che assistono un soggetto disabile usufruiscono di agevolazioni sul posto di lavoro che sono diverse a seconda dell' età del soggetto.

 

 

Disabile di età compresa tra 0 e 3 anni
[sommario]

In questo caso, come previsto dalla Legge 104/92, i genitori dei soggetti disabili hanno diritto di usufruire in modo alternato del prolungamento fino a tre anni dell' astensione facoltativa dal lavoro oppure di permessi di due ore giornaliere.

Durante il periodo di astensione lavorativa i genitori percepiscono un indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo, mentre i permessi orari sono regolarmente retribuiti.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti essi non possono fruire dell'astensione facoltativa e delle ore di permesso in modo contemporaneo, ma alternato.

 

 

Disabile di età compresa tra 3 e 18 anni
[sommario]

Successivamente al compimento del III anno di vita del bambino in situazione di grave infermità, il genitore, o comunque colui che assiste persona con handicap in modo continuo ed esclusivo [1], coniuge, convivente o parente entro il III grado, come previsto dall'art. 33 della Legge 104/92 ha diritto ad un permesso di tre giorni lavorativi al mese fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

L'art. 19 let. a) della Legge n° 53 del 2000 stabilisce che suddetti permessi siano coperti da contribuzione figurativa. Tali permessi, infatti, sono interamente retribuiti, non sono cumulabili con quelli del mese successivo e nel caso entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti devono essere fruiti in modo alternato.

Nel caso in cui in un nucleo familiare ci siano più persone disabili i permessi possono essere cumulati: in particolare possono essere sommati anche a quelli spettanti per la malattia di un altro figlio non handicappato di età inferiore ai 3 anni.

Per godere dei permessi giornalieri il genitore del soggetto disabile deve presentare all'INPS ed al proprio datore di lavoro una domanda a cui vanno allegati i seguenti documenti:

  • Certificato dell'ASL attestante lo stato di handicap in situazione di gravità del figlio disabile.

  • Autocertificazione dello stato di famiglia.

  • Autocertificazione attestante l'esistenza in vita del figlio e la sua condizione di non ricovero a tempo pieno.

I permessi giornalieri possono essere frazionati in mezze giornate.

 

 

Disabile di età compresa tra 18 e 65 anni
[sommario]

Nel caso di soggetti maggiorenni il genitore ha diritto a permessi di tre giorni mensili a condizione che nel nucleo familiare non vi siano altre persone in grado di prestare assistenza. Lo stesso diritto è concesso anche al coniuge, ad un parente entro il II grado oppure al convivente a patto che la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.

 

 

Altre agevolazioni
[sommario]

Dal 1° gennaio 2001 la Legge 388/00 ha introdotto per i genitori dei soggetti con handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni, ed in caso di loro scomparsa per i fratelli o sorelle, la possibilità di fruire di un periodo di concedo fino a 2 anni retribuito continuativo o frazionato. Tale agevolazione è rivolta ai genitori o fratelli di soggetti disabili sia minorenni che maggiorenni e viene concessa per gravi e documentati motivi familiari.

Durante il congedo il richiedente ha diritto a ricevere un'indennità pari all'ultima retribuzione.

La relativa domanda va compilata su moduli predisposti dall'INPS allegando il certificato di riconoscimento dell'handicap grave rilasciato dalla ASL da almeno 5 anni ed un'autocertificazione attestante il fatto che non siano intervenute variazioni. La domanda deve essere consegnata all'INPS in 2 copie una delle quali in seguito viene restituita al richiedente con il timbro dell'Ente e deve essere portata al datore di lavoro. Quest'ultimo da questo momento è autorizzato entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato ad erogare la prestazione, ma in caso di incertezze può rivolgersi all'INPS che interverrà per valutare nuovamente la situazione.

Inoltre entrambi i genitori nel caso in cui anche uno solo dei due usufruisca del congedo retribuito non possono richiedere i benefici concessi dalla Legge 104/92 ossia il prolungamento dell'astensione facoltativa ed i permessi giornalieri o mensili.

 


note:

1- I giorni di permesso possono essere fruiti dal genitore alternativamente, almeno che il numero massimo mensile non sia ripartito tra i due anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro. [indietro]

 

 

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