AUTISMO, PICCOLA GUIDA NORMATIVA
LA SCUOLA
Giudice F. (2003)
sommario
- introduzione
- asili nido
- scuola materna
- scuola elementare
- scuola media
- scuole superiori
- università
- criteri di valuzazione
- iter
- insegnanti di sostegno
Sono diverse le norme che si occupano di affrontare il tema dell' inserimento
dei portatori di handicap ambito scolastico,tra queste, ancora una volta
costituisce un punto cardine la Legge
104/92 che, in particolare all' articolo
12, afferma:
- la garanzia dell'inserimento negli asili nido (comma 1);
- il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie
(comma 2) al fine di ottenere lo "sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni e nella socializzazione...".
- diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo
dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali
difficoltà derivanti dalla disabilità.(comma 4).
E' necessario ricordare che con la Legge
n.69 del 2000 sono stati approvati interventi finanziari destinati
a potenziare i progetti di integrazione scolastica anche attraverso la
formazione del personale docente, per quel che concerne in particolare
gli alunni in situazione di handicap sensoriale tra cui i soggetti artistici
rientrano.
Segue un'esemplificazione delle modalità fissate dalle varie norme
circa l'inserimento dei disabili nei diversi tipi di scuola.
L'articolo
13 della Legge
104/92, comma 2, stabilisce che è compito degli Enti Locali
delle Unità Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli
adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap, in modo da permettere
gli interventi di recupero e socializzazione, fornendo anche gli operatori
ed assistenti specializzati.
Scuola materna
[sommario]
Con la legge
270/82 vengono istituzionalizzati gli interventi di sostegno anche
nelle scuole materne e fissati il numero massimo di bambini che ogni sezione
deve avere: un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13
bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano
bambini portatori di handicap.
Scuola elementare
[sommario]
L'articolo
2 della legge
517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle
scuole elementari, introduce anche il tema della programmazione educativa
individualizzata come strumento indispensabile per "...agevolare
l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione
della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di
handicap...". L'articolo
13 della stessa legge poi, al comma 3 prevede: "...l'obbligo
per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, "e la garanzia
di attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".
Sempre a tal proposito la Legge
104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico,
oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto
allo studio.
L' articolo
7 della legge
517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie. A tal
proposito è importante sottolineare che la Legge
104/92 all'articolo
13 comma 5 garantisce per le scuole secondari di primo e secondo grado,
insegnanti di sostegno per iniziative sperimentali e sempre seguendo un
piano educativo individualizzato per ogni alunno. Detto articolo oltre
a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento
scolastico e professionale gli insegnanti destinati agli alunni con handicap,
garantisce una continuità educativa e rende possibile ai disabili
l'adempimento dell'obbligo scolastico consentendo anche più di
una ripetenza, (articolo
14 comma 1°)
Le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari circa l' assistenza
per l'autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici, vale
anche per le scuole superiori di primo , secondo grado e università,
(Legge
104/92, articolo
13, comma b).
Scuole superiori
[sommario]
Con le leggi
517/77 e la 270/82
è stato definitivamente decretato il diritto all'integrazione scolastica
nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte Costituzionale
con sentenza
n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha dichiarato
: " ...l'illegittimità costituzionale dell'articolo
28, terzo comma, della Legge
118/71 nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori
di handicap, prevedeva che fosse facilitata, anziché assicurata
la frequenza alle scuole medie superiori". Sentenza che ha trovato
la sua dimensione legislativa nell'articolo
12 comma 2 Legge
104/92 che recita come segue:".....è garantito il diritto
all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni
di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado e nelle università...".
A livello universitario è la Legge
17/99 a dettare normative circa la garanzia, per gli studenti
handicappati di sussidi tecnico-didattici specifici e di trattamenti individualizzati
per il superamento degli esami da attuare previa intesa del docente e
con l'ausilio del servizio di tutorato.Le Università, sempre secondo,
la Legge
17/99 istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione all'interno dell'Ateneo.
Alcune direttive finalizzate a permettere al disabile di sostenere le
prove di esame sono contenute anche nell'articolo
16 comma 4 della Legge
104/92 come meglio esplicita il paragrafo successivo.
Criteri di valutazione
[sommario]
I criteri di valutazione indicati dalla Legge
104/92, articolo
16, sono innovativi. Detti criteri valgono per tutti gli ordini scolastici
e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano
educativo individuale, piano che può prevedere anche modifiche
parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie (comma 1).
Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve,
comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di
partenza e delle capacità effettive degli alunni con handicap (comma
2 ).
Nelle scuole superiori l'articolo
16, comma 3, inoltre, recita : "...per gli alunni handicappati
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione
delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia
e la comunicazione....".
Infine: gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o
la valutazione con l'utilizzo degli ausili loro necessari, (comma 4),
in caso di esame universitario, le disposizioni del comma 4 vanno concordate
con il docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà.
L'integrazione del bambino o ragazzo disabile deve avvenire, dopo la
certificazione sanitaria, sulla base di una diagnosi funzionale, stilata
dalla equipe dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, (caso
di prima iscrizione). Nel caso il bambino o il ragazzo si iscriva in una
nuova scuola per la prima volta, ma sia proveniente da altro istituto,
la scuola di origine è tenuta ad inviare tutta la documentazione,
(questo in base al principio della continuità educativa fra i diversi
gradi di scuola),
Insegnanti di sostegno
[sommario]
L'insegnante di sostegno assume la contitolarità delle sezioni
e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa
e didattica ed alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti, (Legge
104/92, articolo
13, comma 6).
D'altra parte l'insegnante titolare di cattedra ha la corresponsabilità
sull'attuazione del progetto educativo individualizzato per il soggetto
portatore di handicap,( vedere circolare Provveditorato agli Studi di
Roma del 10/7/91 n° 179 e circolare n° 186 del 24/7/90 dello stesso
Provveditorato).
Si riporta una tabella elaborata sui dati raccolti dal CSA (Ex provveditorato
agli studi) e riguardante l'incidenza dei bambini autistici nelle scuole
pubbliche italiane nell'anno scolastico2001/2002
Tab. 1: incidenza di soggetti autistici
nelle scuole pubbliche
tipo di scuola |
popolazione scolastica |
persone autistiche |
materna |
21 milioni |
1220 |
elementare |
22 milioni |
1276 |
media |
15 milioni |
870 |
superiore o di II grado |
7 milioni |
406 |
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