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AUTISMO, PICCOLA GUIDA NORMATIVA
LA SCUOLA

Giudice F. (2003)

 

sommario

- introduzione
- asili nido
- scuola materna
- scuola elementare
- scuola media
- scuole superiori
- università
- criteri di valuzazione
- iter
- insegnanti di sostegno

 

 

Introduzione
[sommario]

Sono diverse le norme che si occupano di affrontare il tema dell' inserimento dei portatori di handicap ambito scolastico,tra queste, ancora una volta costituisce un punto cardine la Legge 104/92 che, in particolare all' articolo 12, afferma:

  • la garanzia dell'inserimento negli asili nido (comma 1);

  • il diritto all'inserimento nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (comma 2) al fine di ottenere lo "sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione...".

  • diritto all'educazione e all'istruzione per tutti i disabili prescindendo dalle difficoltà di apprendimento e da tutte le altre eventuali difficoltà derivanti dalla disabilità.(comma 4).

E' necessario ricordare che con la Legge n.69 del 2000 sono stati approvati interventi finanziari destinati a potenziare i progetti di integrazione scolastica anche attraverso la formazione del personale docente, per quel che concerne in particolare gli alunni in situazione di handicap sensoriale tra cui i soggetti artistici rientrano.

Segue un'esemplificazione delle modalità fissate dalle varie norme circa l'inserimento dei disabili nei diversi tipi di scuola.

 

 

Asili nido
[sommario]

L'articolo 13 della Legge 104/92, comma 2, stabilisce che è compito degli Enti Locali delle Unità Sanitarie Locali, organizzare gli asili nido per renderli adeguati alle esigenze dei bambini portatori di handicap, in modo da permettere gli interventi di recupero e socializzazione, fornendo anche gli operatori ed assistenti specializzati.

 

 

Scuola materna
[sommario]

Con la legge 270/82 vengono istituzionalizzati gli interventi di sostegno anche nelle scuole materne e fissati il numero massimo di bambini che ogni sezione deve avere: un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente a 20 e a 10 per le sezioni che accolgano bambini portatori di handicap.

 

 

Scuola elementare
[sommario]

L'articolo 2 della legge 517/77 detta disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, introduce anche il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per "...agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap...". L'articolo 13 della stessa legge poi, al comma 3 prevede: "...l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o sensoriale, "e la garanzia di attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati".

Sempre a tal proposito la Legge 104/92 prevede la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre alla dotazione di ausili personali, per rendere effettivo il diritto allo studio.

 

 

Scuola media
[sommario]

L' articolo 7 della legge 517/77 decreta l'integrazione scolastica nelle scuole medie. A tal proposito è importante sottolineare che la Legge 104/92 all'articolo 13 comma 5 garantisce per le scuole secondari di primo e secondo grado, insegnanti di sostegno per iniziative sperimentali e sempre seguendo un piano educativo individualizzato per ogni alunno. Detto articolo oltre a prevedere l'aggiornamento del personale e dei programmi di orientamento scolastico e professionale gli insegnanti destinati agli alunni con handicap, garantisce una continuità educativa e rende possibile ai disabili l'adempimento dell'obbligo scolastico consentendo anche più di una ripetenza, (articolo 14 comma 1°)

Le stesse disposizioni predisposte nelle scuole elementari circa l' assistenza per l'autonomia della persona e per i supporti e ausili didattici, vale anche per le scuole superiori di primo , secondo grado e università, (Legge 104/92, articolo 13, comma b).

 

 

Scuole superiori
[sommario]

Con le leggi 517/77 e la 270/82 è stato definitivamente decretato il diritto all'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo. Per le superiori, fu la Corte Costituzionale con sentenza n° 215/87 a sciogliere per prima il nodo. La Corte ha dichiarato : " ...l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, terzo comma, della Legge 118/71 nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevedeva che fosse facilitata, anziché assicurata la frequenza alle scuole medie superiori". Sentenza che ha trovato la sua dimensione legislativa nell'articolo 12 comma 2 Legge 104/92 che recita come segue:".....è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione delle persone handicappate nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle università...".

 

 

Università
[sommario]

A livello universitario è la Legge 17/99 a dettare normative circa la garanzia, per gli studenti handicappati di sussidi tecnico-didattici specifici e di trattamenti individualizzati per il superamento degli esami da attuare previa intesa del docente e con l'ausilio del servizio di tutorato.Le Università, sempre secondo, la Legge 17/99 istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione all'interno dell'Ateneo.

Alcune direttive finalizzate a permettere al disabile di sostenere le prove di esame sono contenute anche nell'articolo 16 comma 4 della Legge 104/92 come meglio esplicita il paragrafo successivo.

 

 

Criteri di valutazione
[sommario]

I criteri di valutazione indicati dalla Legge 104/92, articolo 16, sono innovativi. Detti criteri valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione impostata secondo il piano educativo individuale, piano che può prevedere anche modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie (comma 1).

Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve, comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e delle capacità effettive degli alunni con handicap (comma 2 ).

Nelle scuole superiori l'articolo 16, comma 3, inoltre, recita : "...per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione....".

Infine: gli alunni handicappati possono sostenere le prove di esame o la valutazione con l'utilizzo degli ausili loro necessari, (comma 4), in caso di esame universitario, le disposizioni del comma 4 vanno concordate con il docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà.

 

 

Iter
[sommario]

L'integrazione del bambino o ragazzo disabile deve avvenire, dopo la certificazione sanitaria, sulla base di una diagnosi funzionale, stilata dalla equipe dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, (caso di prima iscrizione). Nel caso il bambino o il ragazzo si iscriva in una nuova scuola per la prima volta, ma sia proveniente da altro istituto, la scuola di origine è tenuta ad inviare tutta la documentazione, (questo in base al principio della continuità educativa fra i diversi gradi di scuola),

 

 

Insegnanti di sostegno
[sommario]

L'insegnante di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipando alla programmazione educativa e didattica ed alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe, interclasse, e dei collegi dei docenti, (Legge 104/92, articolo 13, comma 6).

D'altra parte l'insegnante titolare di cattedra ha la corresponsabilità sull'attuazione del progetto educativo individualizzato per il soggetto portatore di handicap,( vedere circolare Provveditorato agli Studi di Roma del 10/7/91 n° 179 e circolare n° 186 del 24/7/90 dello stesso Provveditorato).

Si riporta una tabella elaborata sui dati raccolti dal CSA (Ex provveditorato agli studi) e riguardante l'incidenza dei bambini autistici nelle scuole pubbliche italiane nell'anno scolastico2001/2002

 

Tab. 1: incidenza di soggetti autistici nelle scuole pubbliche

tipo di scuola

popolazione scolastica

persone autistiche

materna

21 milioni

1220

elementare

22 milioni

1276

media

15 milioni

870

superiore o di II grado

7 milioni

406

 

 

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