Trattamento dei disturbi del'infanzia e dell'adolescenza
 
Statuto dell'Associazione
______________________________________

Questa è la copia integrale dello statuto dell'associazione
Gli Argonauti.


ART. 1 - Denominazione e sede
(inizio pagina)
E’ costituita una associazione denominata
"GLI ARGONAUTI".
L’Associazione assume nella propria denominazione
la qualificazione di Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce
peculiare segno distintivo ed a tale scopo inserita in
ogni comunicazione e manifestazione esterna
alla medesima.
L’Associazione è costituita ai sensi dell’art. 12 c.c.
e del DLgs 460/97.
L’Associazione ha sede in Roma, via Otranto n. 36 sc.
A int. 23 cap 00192.
L’Associazione è retta dal presenta Statuto in
ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla legge
n. 266 del 1991, dalla legge regionale n. 29/1993 e
dalle norme generali dell’ordinamento giuridico vigente
in Italia.
L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate
ai principi costituzionali ed ai criteri di
trasparenza amministrativa.


ART. 2 - Modificazioni dello statuto
(inizio pagina)
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza
tutti coloro che aderiscono all’Associazione di
volontariato.
Tale statuto può essere modificato
dall’Assemblea dell’associazione riunita in via straordinaria.


ART. 3 - Finalità
(inizio pagina)

L’Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo)

democraticità della struttura

elettività delle cariche associative

L’Associazione "GLI ARGONAUTI" ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale sul territorio attraverso attività Socio-culturali e Socio-sanitarie.
In particolare si considerano finalità dell’Associazione:

La tutela del diritto alla salute attraverso la realizzazione di strutture e servizi di carattere Socio-assistenziale, per soggetti in condizioni di disabilità o di parziale o totale non autosufficienza, assicurando la gestione delle predette strutture Socio-assistenziali direttamente o mediante la collaborazione o l’affidamento a qualificati organismi operanti senza scopo di lucro.

Il superamento dell’emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazione di bisogno.

Il miglioramento della qualità della vita: attraverso la realizzazione di attività ludico-ricreative, servizi per l’infanzia; rafforzamento delle comunità territoriali.

La promozione dei diritti della persona.

La protezione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura.

La tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse: diffusione del patrimonio culturale, ricerche, pubblicazioni, istituzione di archivi bibliografici, allestimento di dibattiti, spettacoli, corsi, attività sportive, diffusioni di cultura multimediale, facilitazione dell’integrazione culturale sul territorio.

In relazione agli scopi sociali l’Associazione potrà partecipare a bandi di gara pubblici e privati.
L’Associazione rivolge i suoi interventi a tutti, senza discriminazioni di alcun genere; tuttavia le persone o le categorie svantaggiate quali i minori, gli anziani, i disabili, gli immigrati, i malati, i carcerati, i tossicodipendenti vengono considerate con particolare attenzione.


ART. 4 - Modalità di raggiungimento degli scopi sociali
(inizio pagina)
L’Associazione GLI ARGONAUTI raggiunge i propri scopi con i seguenti mezzi:

organizzazione e direzione di stages di informazione, di formazione e perfezionamento per educatori ed operatori;

organizzazione e direzione di istituzioni a carattere educativo, ricreativo e culturale;

edizione di riviste, libri, opuscoli dedicati alla diffusione dei metodi dell’educazione attiva;

organizzazione di convegni, seminari, mostre e iniziative analoghe;

sollecitazione e raccolta di donazioni, sottoscrizioni e fondi da organismi pubblici e privati;

servizi connessi allo studio a favore degli studenti;

quanto altro di volta in volta verrà deliberato dagli organi associativi.

Al solo scopo di reperire fondi per il raggiungimento degli scopi l’Associazione potrà svolgere, in maniera del tutto marginale, attività commerciali e/o espletare servizi.
Gli introiti di tali attività, dedotte le spese, saranno investiti per la realizzazione delle finalità tipiche dell’Associazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l’Associazione potrà collaborare con altri Enti, favorirne il coordinamento, associarli o, al contrario, associarsi ad essi secondo quanto sarà ritenuto di volta in volta opportuno.


ART. 5 - Ambiti d'intervento
(inizio pagina)
L’attività dell’Associazione potrà essere svolta negli ambiti comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.


ART. 6 - Adesioni
(inizio pagina)
Tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si riconoscono nei valori fondanti l’Associazione, ne condividono le finalità generali e sono disposte ad impegnarsi concretamente per il raggiungimento degli scopi statutari nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi associativi possono essere Soci.
Possono essere accolte anche le domande di adesione da parte persone che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Tali Soci, però, non avranno alcun diritto di voto e di intervento nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie.
Tutti i Soci dell’Associazione sono tenuti al versamento di una quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione a Socio deve essere rivolta al Consiglio Direttivo dell’Associazione e deve contenere esplicita dichiarazione di conoscenza dello Statuto e impegno al rispetto delle norme ivi contenute ed alle delibere dell’Organo Amministrativo nonché dello spirito di solidarietà dell’Associazione.
La qualità di Socio si perde:

per dimissioni scritte o manifestate con altra chiara espressione di volontà;

per radiazione, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo e ratifica dell’Assemblea, in seguito a morosità o ad azione contraria ai fini dell’Associazione, palese non condivisione dei valori, delle finalità generali e degli scopi statutari dell’Associazione;

decesso.


ART. 7 - Organi dell'Associazione
(inizio pagina)
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.


ART. 8 - L'assemblea
(inizio pagina)
L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione stessa.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, per convocazione del Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aderenti, ed in seconda convocazione - che salvo diversa indicazione viene fissata per il giorno successivo - qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all’Associazione e in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 degli aderenti.
Per la modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la delibera dell’Assemblea straordinaria.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie devono essere convocate con almeno 15 giorni di preavviso mediante affissione nella sede sociale. In aggiunta possono essere utilizzati altri mezzi ritenuti alla diffusione dell’avviso di convocazione.
Ogni Socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto e può farvisi rappresentare da altro Socio a mezzo di apposita delega.
Ogni Socio può ottenere fino ad un massimo di cinque deleghe.
L’Assemblea:

approva il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;

delibera sul programma annuale di attività;

elegge il Consiglio Direttivo e, se previsto, il Collegio dei Sindaci;

revoca le cariche precedenti con decisione motivata;

delibera, con decisione motivata, qualora ne ricorrano i casi e su proposta del Consiglio Direttivo, l’esclusione dei Soci;

delibera in merito alla modifica dello statuto ed allo scioglimento dell’Associazione, nominando uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.


ART 9 - Il Consiglio Direttivo
(inizio pagina)
Il Consiglio Direttivo, composto con un minimo di tre componenti ed un massimo di cinque scelti esclusivamente tra i Soci, si riunisce ogni tre mesi e in via straordinaria per convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Delibera normalmente a maggioranza semplice.
Il mandato conferito al Consiglio Direttivo ha durata triennale; i componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo:

predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea;

formalizza le proposte per la gestione dell’associazione;

predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

stabilisce gli importi delle quote annuali;

stabilisce i limiti entro i quali possono essere rimborsate agli associati le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata;

delibera sull’accettazione di lasciti e donazioni in favore dell’Associazione e su qualsiasi altro argomento che si riferisca all’acquisto ed all’alienazione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione stessa.


ART 10 - Il presidente
(inizio pagina)
Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Presidente che dura in carica tre anni, congiuntamente al Consiglio medesimo, e può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di volontariato nei rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione, disponendo dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Egli ha quindi facoltà di concludere contratti, aprire e chiudere conti correnti bancari, avanzare richieste di fido, incassare somme e rilasciare quietanze liberatorie e tutto quanto concerne ogni tipo di rapporto con Enti Locali, Enti Pubblici e privati, banche, uffici postali, singole persone, nonché rilasciare deleghe per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente stipula le convenzioni tra l’Associazione e gli altri enti o soggetti, previa delibera dell’Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione.
Egli adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti finanziari salvo riferimenti al Consiglio nella riunione successiva.


ART. 11 - Le risorse
(inizio pagina)
Il patrimonio è formato:

dal patrimonio iniziale;

dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;

dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche in conformità al disposto dell’art.3 della Legge 11/08/1991 n.266;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione;

da attività commerciali di carattere marginale.

L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell’Assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo e nello statuto. L’associazione può possedere o può acquistare beni immobili e mobili anche registrati.
In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte tutte le obbligazioni in essere, i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità sociale, ad Enti o associazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano scopi affini a quello dell’Associazione GLI ARGONAUTI, con le modalità stabilite nella delibera di scioglimento assunta dell’Assemblea straordinaria, sentito l’organo di controllo di cui alla Legge 662/96.


ART. 12 - Il bilancio
(inizio pagina)
L’esercizio sociale dell’Associazione di volontariato ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese riferibili all’esercizio e l’Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinchè gli aderenti ne possano prendere visione.
Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno successivo: il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della seduta affinché gli aderenti ne possano prendere visione.


ART 13 - Responsabilità dell'Associazione
(inizio pagina)
L’Associazione risponde esclusivamente con i propri beni e con le proprie risorse finanziare dei danni provocati dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ente stesso.


ART. 14 - Foro competente
(inizio pagina)
Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione del presente Statuto tra l’Associazione ed i suoi Soci, dipendenti, collaboratori e chiunque altro abbia rapporti con l’Associazione medesima, è competente esclusivamente il Foro di Roma.


ART. 15 - Obblighi e divieti della O.N.L.U.S
(inizio pagina)
Alla Onlus è fatto divieto di:

svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;

procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

impegare eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

Alla Onlus è fatto espresso obbligo:

di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento alle altre Onlus o affini di pubblica utilità, come meglio previsto nell’art.18 del presente statuto;

redigere il bilancio o rendiconto annuale;

garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci maggiori di età, come meglio specificato negli artt.8 del presente statuto;

utilizzare nella denominazione e in qualsiasivoglia segno distintivo o comunicazione rivolto al pubblico la locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" e l’acronimo "Onlus".


ART 16 - Varie
(inizio pagina)
E’ prevista la possibilità che i Soci effettuino prestiti all’Associazione in caso di necessità. Tali erogazioni sananno in qualunque caso considerate infruttifere di interessi e saranno rimborsate con le disponibilità dell’Associazione, nei modi e nei tempi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni.


ART. 17 - Disposizioni finali
(inizio pagina)
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.
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